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Rischio climatico e tutela della salute dei Rider: due sentenze rivoluzionarie del Tribunale di Palermo

Con due innovative ordinanze adottate rispettivamente il 3 e il 18 agosto, il Tribunale di Palermo, nell’accogliere i ricorsi cautelari promossi quest’estate da Nidil, Filcams e Filt Cgil, ha sancito il principio che l’attività lavorativa dei rider nella fase acuta della bolla di calore che ha interessato l’Italia imponeva per le aziende del food delivery l’adozione di specifiche misure a tutela della salute. Le due aziende del settore convenute nei giudizi si erano infatti del tutto disinteressate delle possibili conseguenze sulla salute derivanti dallo svolgimento di attività di consegna da parte dei ciclofattorini nelle ore calde della giornata. Una azienda, infatti, si era semplicemente limitata a “consigliare” di bere frequentemente mentre l’altra non aveva in alcun modo considerato il contesto climatico nel quale operavano i propri fattorini omettendo di valutare i rischi connessi. Il Tribunale ha invece ritenuto che la caratteristica del lavoro dei rider, esposti all’azione dei raggi solari e sottoposti a stress fisici, imponga in capo alle aziende il rispetto di specifici obblighi di analisi, informazione e prevenzione nonchè di consegna di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dai possibili shock termici. Gli obblighi discendono direttamente dall’applicazione del d.lgs 81/2008 e dalla norma generale del sistema di prevenzione dei rischi lavorativi rappresentata dall’art. 2087 c.c.. Tali disposizioni sono state ritenute di diretta integrale applicazione al rapporto di lavoro dei rider non rilevando la qualificazione autonoma o subordinata del tipo contrattuale. Si segnala la novità e l’importanza dell’ordinanza del 18 agosto 2022 che ha imposto alla società di effettuare ex art. 17 e 28 d.lgs 81/2008 una specifica valutazione del rischio da esposizione ad ondate di calore e delle conseguenti misure necessarie per la tutela dell’incolumità dei rider. Con tale condanna il Tribunale palermitano non solo ha accertato l’inadeguatezza del documento di valutazione dei rischi ma ha ordinato alla società di provvedere alla sua immediata integrazione. L’omessa valutazione del rischio climatico, rilevante e specifico per il tipo di lavorazione alla quale è assegnato il lavoratore, espone l’azienda a conseguenze risarcitorie e può configurare, in una lettura sostanzialistica, anche una violazione del divieto di stipulare forme contrattuali di lavoro flessibile. I provvedimenti si segnalano per la loro importanza che trascende il rapporto di lavoro dei rider. I principi affermati assumono una significativa rilevanza per tutti i lavoratori sia subordinati che etero organizzati impiegati in qualunque settore merceologico. I Giudici Palermitani hanno infatti respinto l’interpretazione restrittiva del d.lgs 81/08 e ritengono che l’intero complesso normativo trovi applicazione anche ai rapporti di lavoro etero organizzati riconducibili all’art. 2 del d.lgs 81/15. La conseguenza che ne deriva è di estremo rilievo in quanto qualunque datore di lavoro sarà tenuto per il rischio climatico a prevedere, analizzare e organizzare un sistema di protezione adeguato per tutti i lavoratori assicurando al contempo una formazione e informazione con costi a integrale carico dell’azienda, tenuta, in ogni caso, ad adottare strumenti di prevenzione adeguati. La prospettiva che apre una tale interpretazione estensiva consente anche di ipotizzare il diritto a costituire una rappresentanza sulla sicurezza anche per i lavoratori etero organizzati. I provvedimenti che hanno imposto la consegna ai rider di una borraccia termica con una adeguata provvista di acqua, sali minerali e salviette rinfrescanti si segnalano, inoltre, per avere inequivocabilmente affermato che il fattore climatico costituisce un rischio lavorativo specifico di cui il datore di lavoro deve ormai tenere conto. Il clima diviene, quindi, un elemento di rischio lavorativo che deve essere adeguatamente considerato nell’organizzazione produttiva, attraverso l’introduzione di ritmi di lavoro compatibili, condizioni di impiego consone all’ambiente nel quale il prestatore è tenuto a rendere la propria attività e dotando i lavoratori di idonei mezzi di protezione. L’esposizione prolungata ai raggi solari costituisce, infatti, sulla base di recenti studi elaboratori dall’INAIL (Worklimate, INAIL, 2022), un fattore di rischio rilevante che può determinare gravi conseguenze per la salute dei lavoratori che impone al datore di lavoro di designare una persona che sovrintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti dello stress da calore. Il fattore climatico diviene, quindi, un elemento fondamentale nel sistema di tutela della salute dei lavoratori che impone a tutte le aziende di adottare adeguate misure di prevenzione non solo in settori tradizionali (agricoltura, edilizia) ma anche nelle nuove forme di lavoro che si delineano (smart working, gig economy ecc.) senza alcuna distinzione tra tipologie contrattuali.

Avv.ti Carlo de Marchis Gómez - Maria Matilde Bidetti

 

 

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